Care e cari, nella situazione di emergenza in cui siamo, come sicuramente sapete, il Governo ha emanato diversi provvedimenti, l’ultimo lunedì pomeriggio. Ecco alcune delle principali novità, su alcune delle quali sono in corso anche da parte del FTS delle verifiche per capirne quindi l’effettiva ricaduta sul nostro settore.
Disposizioni specifiche in materia di terzo settore:
Gli adeguamenti statutari, per APS, ODV e ONLUS, già iscritte ai relativi elenchi, previsti all’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, previsti, in via semplificata, per il 30 giugno 2020, potranno essere realizzati “entro il 31 ottobre 2020”. Proroga simile anche per le imprese sociali, già costituite al momento dell’entrata in vigore del decreto 112/2017. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri (e quindi anche le ONG ex 49/89 riconosciute ONLUS ai sensi del Comma 8 dell’Art. 10 del 460/97), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
Ammortizzatori straordinari per sostenere il reddito dei lavoratori:
Prevista la Cassa di integrazione in deroga per chi non ha accesso agli ammortizzatori ordinari INPS, quindi anche per datori di lavoro con un solo dipendente – causale “Covid-19” con procedure sindacali e modalità telematica di avvio semplificate e stanziamento per Fondo di integrazione salariale (FIS), da usare anche in via ordinaria. Questi sostegni al reddito – “Covid-19” riguardano chiaramente datori di lavoro che sospenderanno o riducono l’attività e possono durare, per adesso, solo 9 settimane, con richieste con effetto dal 23 febbraio. Previsti interventi in aiuto per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, autonomi e professionisti: dovrebbero essere indennizzi diretti una tantum di 500 euro a carico INPS/Regione. Permessi (Congedi parentali) retribuiti al 50% da INPS, per genitori che, sono a casa perché devono accudire i figli (minori di 12 anni) o qualsiasi età (per disabili) a causa della chiusura delle scuole: 15 giorni massimo di congedo utilizzabile da uno dei genitori, a partire dal 5 marzo. Dovrebbero valere tanto per subordinati, quanto per autonomi. Congedo speciale non retribuito invece per i soli dipendenti con figli tra 12 e 16 anni per il periodo di chiusura delle scuole. Possibilità di utilizzare in alternativa ai congedi parentali, voucher per servizi Baby-sitter del valore di 600 euro al mese, erogato mediante il libretto famiglia. Legge 104, 24 giorni di permessi in più in 2 mesi. La Quarantena viene equiparata alla malattia – i periodi di quarantena con sorveglianza attiva saranno equiparati alla malattia, certificata dal medico curante. Previsto un premio di 100 euro per marzo ad alcuni lavoratori (redditi inferiori ai 40000 euro/annuo) che sono rimasti nel posto di lavoro, nel mese di marzo, erogato direttamente dal datore di lavoro. Blocco dei Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (per riduzione di personale) per 60 giorni.
Materie fiscali:
Tutti i versamenti e adempimenti sia fiscali che contributivi del 16 marzo sono sospesi ma i termini, nel decreto, sono diversificati. In generale gli specifici datori di lavoro potranno godere della sospensione fino al 31 maggio dei versamenti di ritenute, contributi, premi assicurativi e Iva, come già previsto per il settore del turismo dal decreto precedente, ma molto probabilmente vi sarà un limite di fatturato, ovvero non tutte vi rientreranno. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili a partire da maggio 2020. Rinviati invece al 30 giugno anche tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute dovute tra l’8 marzo al 31 maggio 2020. (ad es. la dichiarazione annuale Iva). Escluse dal rinvio le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato e delle CU che restano in scadenza il 31 marzo. Previsto un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Nelle prossime ore invieremo ulteriori comunicazioni ed indicazioni relativamente al decreto e saremo in grado di rispondere alle diverse domande e sciogliere eventuali dubbi.
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