Cos’è un paese sicuro?

di Daniela Candido, volontaria del Servizio Civile Universale – Progetto Italia: “Insieme alla nonviolenza” presso Solidarietà e Cooperazione CIPSI.

La nostra Costituzione, all’articolo 10, recita: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.” Il nostro ordinamento, pertanto, si impegna a garantire la protezione della persona nel momento in cui la permanenza in un determinato paese minaccerebbe le sue libertà fondamentali, oppure, la sua vita. Ciò, evidentemente, non riguarda coloro che provengono da paesi considerati come “sicuri”, definizione che da ottobre 2024 viene effettuata tramite un atto legislativo. E’ proprio in nome di questo tipo di atto che il Bangladesh è considerato un paese sicuro dal governo italiano. 

Il caso concreto

Nella seconda metà del 2024 due cittadini bangladesi, dopo essere stati soccorsi in mare dalle autorità italiane, sono stati trasferiti in un CPR (centro di permanenza per i rimpatri) in Albania. Questo è il destino che viene conferito dal protocollo Italia-Albania (ratificato con legge del 21 febbraio 2024, n. 14) a tutti coloro che provengono da paesi considerati come “sicuri”. All’interno del CPR, i cittadini bangladesi hanno tentato di avanzare una richiesta di protezione internazionale che è stata, inevitabilmente, rifiutata mediante la cosiddetta “procedura accelerata di frontiera”, caratterizzata da tempi istruttori più celeri. Il caso è giunto al Tribunale di Roma, che si è a sua volta rivolto alla Corte di Giustizia per porre un termine alla questione.

La sentenza

In data 1° agosto 2025, la Corte di Giustizia ha fatto chiarezza. Con riferimento alla direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, viene precisato che è legittimo che gli Stati membri designino i “paesi sicuri” tramite atto legislativo, ma che tale definizione debba poter essere posta come oggetto di un eventuale controllo giurisdizionale effettivo. Lo Stato membro deve essere in grado di garantire, quindi, un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione così da consentire la difesa dei diritti del richiedente. Pertanto, non sono accettati atti legislativi “opachi”, come quello di ottobre 2024 che ha ritenuto il Bangladesh come un paese sicuro ma che risulta privo di fonti informative verificabili.

La Corte ribadisce, infine, che un paese può essere considerato come sicuro soltanto nel momento in cui riconosce una protezione sufficiente a tutta la popolazione e in maniera diffusa su tutto il territorio. Non sono pertanto “sicuri” quei paesi che discriminano alcune categorie della popolazione. Ciò, almeno, fino all’entrata in vigore in data 12 giugno 2026 di un nuovo regolamento europeo sulle procedure di rimpatrio alla frontiera. Il regolamento prevede delle eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili, facendo rientrare nel novero dei “paesi sicuri” anche quelli che non tutelano tutti alla stessa maniera. Il regolamento entrerà in vigore tra circa un anno, ma è possibile che il legislatore UE decida di anticipare tale data. 

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